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Il DURC negli appalti privati

Italia News - Società Italia
Scritto da Avvocati e consulenti   
Venerdì 17 Aprile 2009 23:28

Oggi la disciplina di riferimento è data dall’art. 90 del Dlgs n. 81/2008, il quale prevede anzitutto che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa:

a) verifichi l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. Ai fini della verifica dell’idoneità le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori, tra l’altro, il Documento unico di regolarità contributiva.

In caso di subappalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri. Il DURC è necessario anche nel caso di «lavori non soggetti a permesso di costruire».

 

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Inps, all’Inail e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

 

 

c) ulteriore obbligo da parte del committente o del responsabile dei lavori, è quello della trasmissione all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, del nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). Addirittura l’obbligo di presentazione del Durc, unitamente alla restante documentazione, è previsto anche in caso di lavori in economia ed in assenza del Documento «l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa».

 

 

Insomma, oggi come ieri, il Durc è un elemento indispensabile in qualsiasi ipotesi di appalto privato in edilizia, cioè in tutte le ipotesi di «cantieri temporanei o mobili» in cui si effettuano «lavori edili o di ingegneria civile» elencati nell’allegato X del Dlgs n. 81/2008 (ad esempio, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; lavori di costruzione edile o di ingegneria civile quali gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile).

 

Senza contare che, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, si richiede il Durc anche ai lavoratori autonomi.

 

 

Avv. Noemi Pavia





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