Fra le principali novità ricordiamo:
1) Forma e contenuto del contratto di trasporto.
Il D.Lgs. 286/05 prevede che il contratto di trasporto dovrebbe rivestire forma scritta; a questo va aggiunto, in forza della nuova normativa, il requisito della “data certa”. Tale requisito è soddisfatto dalla redazione del contratto a mezzo atto pubblico (dispendioso e non consigliabile), a mezzo scrittura privata autenticata da Notaio o altro Pubblico Ufficiale oppure facendo richiesta di apposizione del timbro postale direttamente sul documento (consigliato).
Inoltre, tra gli elementi essenziali del contratto stipulato in forma scritta, oltre a quelli di cui al decreto del 2005 (ossia: nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento; luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario) viene prevista anche l’indicazione dei “tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata”.
L’assenza anche di uno solo degli elementi essenziali comporta che il contratto di trasporto non potrà considerarsi stipulato in forma scritta.
2) Scheda di trasporto
Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, la normativa istituisce un documento, denominato: “scheda di trasporto”, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore.
Con successivo decreto sarà stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa.
Lo stesso decreto individuerà le categorie di trasporto di merci a collettame, esentate da detta normativa.
La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta, o da altra documentazione equivalente, che contenga le medesime indicazioni.
Importante sottolineare che il committente o chiunque non compili la scheda di trasporto, o la alteri, o la compili in modo incompleto o non veritiero, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.
Se poi durante l'effettuazione di un trasporto, non si porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, si e' puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro.
All'atto dell'accertamento della violazione, e' inoltre previsto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente.
Altre norme regolamentano poi i nuovi limiti di età per l’ottenimento della patente di guida per condurre mezzi pesanti nonché la preparazione richiesta e i corsi di formazione relativi.
La normativa che concerne la scheda di trasporto entrerà pienamente in vigore a seguito dell’emanazione di un Decreto Ministeriale che dovrà contenere le disposizioni applicative.
Avvocato Noemi Pavia
Posted:

Twitter
UpNews
TechNotizie
Tuttoblog
Technorati
Fai
SegnaloItalia
Facebook
Wikio
Diggita
OKnotizie
Segnalo

