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La responsabilità da reato in capo alle società

Italia News - Società Italia
Scritto da Avvocati e consulenti   
Venerdì 17 Aprile 2009 23:28
Sino al 2001 l’affermazione della inammissibilità di responsabilità penale degli enti societari aveva dalla sua parte importanti argomenti (si pensi anche solo all’art. 27 Costituzione il quale afferma che la responsabilità penale è “personale” ed al fatto che l’ente non avrebbe dunque potuto rispondere personalmente perché incapace di un atteggiamento volitivo colpevole).

Il d.lgs n. 231/01 ha eliminato definitivamente ogni dubbio e ogni discussione, introducendo nel nostro ordinamento la responsabilità degli enti per illecito amministrativo dipendente da reato.

La disciplina in questione si applica agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e associazioni (anche se prive di personalità giuridica), mentre ne sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Si applica inoltre a prescindere dalla dimensione e dal tipo di attività in concreto svolta: destinatarie di tali previsioni, pertanto, sono anche le piccole realtà societarie.

Esse sono peraltro le più restie a dare attuazione alle previsioni del Decreto 231: eppure, quest'ultimo prevede fattispecie incriminatrici del calibro dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, che interessano proprio le realtà in questione (edilizia, trasporti, ecc. ) dove è senz'altro possibile che un dipendente provochi colposamente l'infortunio o il decesso di un collega.

L'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione si rivela, dunque, fondamentale anche per dette piccole realtà societarie, tanto che essa è vivamente suggerita da quanti si sono trovati ad occuparsi della materia della responsabilità amministrativa.

La responsabilità di cui discute è configurabile in presenza di presupposti oggettivi e soggettivi (è necessario cioè che sia stato commesso un reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da parte di una persona fisica che, all’interno di esso, rivesta una posizione apicale o di comando, in quanto eserciti funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell’ente o in quanto eserciti funzioni di gestione e controllo dell’ente, oppure sia sottoposta alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti precedenti).

Qualora, invece, il reato sia stato commesso nell’interesse esclusivo dell’autore materiale o di terzi l’ente va esente da responsabilità.

Se il reato è stato posto in essere da un soggetto in posizione apicale l’ente non risponde se prova che:

-          sono stati adottati ed attuati concretamente, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello commesso;

-          è stato affidato ad uno specifico organismo il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento dei suddetti modelli;

-          gli autori materiali del reato lo hanno commesso eludendo volontariamente i modelli di organizzazione e gestione;

-          non vi è stata omissione di vigilanza da parte del sopradetto organismo di controllo.

L’onere della prova è pertanto posto a carico dell’ente.

Qualora, invece, il reato sia stato posto in essere da un soggetto in posizione subordinata, si ha responsabilità dell’ente nel caso in cui la commissione del reato derivi dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dei soggetti a ciò preposti.

È bene precisare che la responsabilità dell’ente è autonoma, cioè la società risponde anche quando l’autore del reato, ad esempio, non è stato identificato o non è imputabile; tuttavia, l’accertamento di tale responsabilità e l’applicazione delle sanzioni sono affidati al giudice penale competente a conoscere il reato presupposto (art. 36 d.lgs.).

Le regole del procedimento sono quelle del codice di procedura penale, in quanto compatibili e l’ente è equiparato all’imputato al fine di garantire la massima tutela del diritto di difesa.


Avvocato Noemi Pavia





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