La Cassazione, con sentenza n. 28812 del dicembre 2008, ha infatti precisato che, se il Cliente decide di non avvalersi della facoltà di chiedere all’albergatore di mettere in cassaforte e custodire preziosi, gioielli o danaro, corre il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno.
La norma richiamata in questo caso dalla Cassazione è l’art. 1783 cod civ, il quale afferma che gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo, ma precisa altresì che “la responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata”.
La responsabilità è invece illimitata:
- nel caso il cliente riesca a provare la colpa dell'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione (si veda art. 1785 bis Cod civ);
- nel caso di cui all’art. 1784 cod civ. (quando le cose sono state consegnate in custodia all’albergatore o quando questi si è rifiutato di custodirle contro il suo obbligo di farlo).
La Cassazione ha inoltre precisato che la determinazione del risarcimento parziale rientra nel potere discrezionale del giudice di primo grado o appello, il quale é libero di determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente apprezzamento, sempre comunque entro il limite massimo delle "cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata” così come previsto dalla norma sopra citata.
Avvocato Noemi Pavia
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