Il demansionamento consiste nell’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle concordate in sede di assunzione. Tale condotta da parte del datore di lavoro è, generalmente, vietata.
Ricorre il caso di demansionamento anche nell’ipotesi in cui, benché formalmente assegnato a mansioni ricomprese nel livello o nella categoria contrattuale di appartenenza, il lavoratore sia di fatto adibito a compiti inferiori nella sostanza, in quanto non aderenti alla specifica competenza del dipendente.
Al di fuori di alcuni casi specifici elaborati dalla giurisprudenza non solo il demansionamento è vietato, ma è anche indisponibile il diritto del lavoratore ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, a mansioni equivalenti o superiori che abbia successivamente acquisito. Da tale principio consegue l’annullabilità di eventuali rinunce o transazioni che però devono essere impugnate, a pena di decadenza, entro il termine previsto dalla legge.
La Suprema Corte si occupa spesso di tale tema.Nel sentenza n. 4060/2008 viene affrontato il caso in cui un datore di lavoro intima ad un proprio dipendente il licenziamento per giustificato motivo soggettivo fondato sul rifiuto di questi di trasferirsi in altra sede lavorativa. Di contro, il lavoratore esprime il proprio dissenso al trasferimento sostenendo che l’esercizio delle nuove mansioni avrebbe costituito una dequalificazione.
La Corte di Cassazione accoglie tale posizione, consentendo al lavoratore di avvalersi dello strumento di autotutela di cui all'art.1460 cod. civ. in presenza di un comportamento illegittimo del datore di lavoro, quale appunto l'assegnazione a mansioni inferiori a quelle per le quali è stato assunto. L'unico limite sarebbe rappresentato dalla proporzionalità della reazione del lavoratore e dalla sua buona fede oggettiva.
Degna di nota inoltre l’affermazione secondo cui la mancata ottemperanza del lavoratore al provvedimento di trasferimento, si giustifica anche in considerazione del fatto che i provvedimenti assunti dal datore di lavoro, poiché atti negoziali, non sono assistiti da alcuna "presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali, che imponga l’ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio".
Avvocato Noemi Pavia
Ricorre il caso di demansionamento anche nell’ipotesi in cui, benché formalmente assegnato a mansioni ricomprese nel livello o nella categoria contrattuale di appartenenza, il lavoratore sia di fatto adibito a compiti inferiori nella sostanza, in quanto non aderenti alla specifica competenza del dipendente.
Al di fuori di alcuni casi specifici elaborati dalla giurisprudenza non solo il demansionamento è vietato, ma è anche indisponibile il diritto del lavoratore ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, a mansioni equivalenti o superiori che abbia successivamente acquisito. Da tale principio consegue l’annullabilità di eventuali rinunce o transazioni che però devono essere impugnate, a pena di decadenza, entro il termine previsto dalla legge.
La Suprema Corte si occupa spesso di tale tema.Nel sentenza n. 4060/2008 viene affrontato il caso in cui un datore di lavoro intima ad un proprio dipendente il licenziamento per giustificato motivo soggettivo fondato sul rifiuto di questi di trasferirsi in altra sede lavorativa. Di contro, il lavoratore esprime il proprio dissenso al trasferimento sostenendo che l’esercizio delle nuove mansioni avrebbe costituito una dequalificazione.
La Corte di Cassazione accoglie tale posizione, consentendo al lavoratore di avvalersi dello strumento di autotutela di cui all'art.1460 cod. civ. in presenza di un comportamento illegittimo del datore di lavoro, quale appunto l'assegnazione a mansioni inferiori a quelle per le quali è stato assunto. L'unico limite sarebbe rappresentato dalla proporzionalità della reazione del lavoratore e dalla sua buona fede oggettiva.
Degna di nota inoltre l’affermazione secondo cui la mancata ottemperanza del lavoratore al provvedimento di trasferimento, si giustifica anche in considerazione del fatto che i provvedimenti assunti dal datore di lavoro, poiché atti negoziali, non sono assistiti da alcuna "presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali, che imponga l’ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio".
Avvocato Noemi Pavia
Posted:

Twitter
UpNews
TechNotizie
Tuttoblog
Technorati
Fai
SegnaloItalia
Facebook
Wikio
Diggita
OKnotizie
Segnalo

