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Cenni sulla fideiussione

Italia News - Società Italia
Scritto da Avvocati e consulenti   
Domenica 17 Maggio 2009 16:37

La fideiussione (art. 1936 c.c.) è il contratto con il quale un soggetto, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. Il contratto viene stipulato tra creditore e fideiussore, non essendo necessario che il debitore presti il proprio consenso, potendo lo stesso anche essere all'oscuro della stessa fideiussione.

La peculiarità della fideiussione sta nel fatto che la garanzia è accessoria rispetto all'obbligazione principale intercorrente tra il soggetto garantito e il creditore. Da ciò deriva che:

- la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace; ciò comporta che se l'obbligazione principale è affetta da nullità o inesistenza, il negozio fideiussorio sarà, anch'esso, nullo o inesistente;

- la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale né può essere prestata a condizioni più onerose;

- il garante può fare valere nei confronti del creditore tutte le eccezioni opponibili a quest'ultimo dal debitore garantito, tranne quella relativa all'incapacità.

È consentita la cosiddetta fidejussione omnibus (a garanzia di debiti indeterminati presenti e futuri), ma in questo caso il contratto deve prevedere l'importo massimo garantito.

Il creditore, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, può rivolgersi indifferentemente al debitore principale o al fideiussore, a meno che non sia previsto il c.d. beneficio d'escussione, ossia il potere del fideiussore di subordinare il pagamento alla preventiva escussione del debitore principale. Le parti possono anche prevedere il c.d. beneficio d'ordine che fissa, in capo al creditore, l'onere di richiedere preventivamente il pagamento al debitore principale.

Il fideiussore, dopo avere pagato, subentra automaticamente nei diritti del creditore verso il debitore principale (cd surrogazione) per quello che riguarda il capitale, le spese sostenute e gli interessi sulle somme pagate. Se la fideiussione è prestata a favore di più debitori solidali, l'adempimento del fideiussore gli consente di agire in regresso, per l'intero importo della prestazione eseguita, nei confronti anche solo di uno dei debitori.

Oggi è molto utilizzato, specie nelle transazioni commerciali, il cosiddetto contratto autonomo di garanzia o fideiussione “a prima richiesta”, che ha la caratteristica di non essere accessoria rispetto all'obbligazione principale ma del tutto indipendente e, appunto, autonoma da essa.

In questo caso, il garante dovrà effettuare il pagamento senza poter opporre alcuna eccezione relativa all’esistenza, validità o coercibilità del rapporto garantito, fatta salva l’eccezione di dolo.

Avv. Noemi Pavia





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