L’art. 66 del DLgs 276/2003 stabilisce che la gravidanza non comporta l’estinzione del lavoro a progetto, bensì la sua sospensione senza erogazione del corrispettivo a favore della lavoratrice, oltre che (a differenza della malattia e dell’infortunio) una proroga del rapporto per un periodo di 180 giorni, salvo che sia previsto un termine più favorevole nel contratto individuale.
Ebbene, il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 39 del 15/05/2009, ha chiarito che tale proroga non deve considerarsi obbligatoria se essa non è proficua per il committente in relazione alla già intervenuta realizzazione del progetto o se incide negativamente sul medesimo, compromettendone il risultato.
In sostanza, il committente potrà quindi decidere di porre fine al rapporto se viene meno il progetto o l’utilità del rapporto in relazione alla realizzazione del progetto stesso.
Sono fatte salve in ogni caso le tutele indennitarie (indennità di maternità per i due mesi antecedenti il parto ed i tre mesi successivi se risultino accreditate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori la data del parto, ex DM 12/07/07).
Si precisa che la risposta fornita dal Ministero è riferita a lavoro a progetto in cui il committente è ente pubblico, ma è possibile ritenerla applicabile anche al settore privato, posto che in tale settore è addirittura prevista obbligatoriamente la riconducibilità del contratto ad un progetto o ad un programma ben definito, a differenza del pubblico impiego (ove è possibile instaurare contratti a progetto senza tale restrizione).
Avvocato Noemi Pavia
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