L’esistenza di tale categoria di danno è stata lungamente contestata e oggetto di notevoli contrasti.
Fino a pochi mesi fa il danno esistenziale poteva ben essere considerato una voce autonoma di danno non patrimoniale, avendo ricevuto chiare e importanti definizioni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.
Già nel 2000, con la sentenza n. 7713 la Cassazione aveva riconosciuto e valorizzato il danno che incide sulle possibilità realizzative della persona umana, distinguendolo tanto dal danno morale quanto dal danno biologico.
La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 233/2003, prendeva atto della “esistenza del danno esistenziale”, elencando, tra le varie voci di danno non patrimoniale da lesione di valori inerenti la persona, “il danno derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti la persona”.
La dottrina aveva definito chiaramente il danno esistenziale come una alterazione apprezzabile della qualità della vita consistente in un “agire altrimenti” o in un “non poter più fare come prima” che, pur non determinando necessariamente situazioni patologiche rilevabili con accertamenti medici, incideva sulla qualità della vita del soggetto e sulla sua serenità personale.
Oggi si assiste ad un vero e proprio ribaltamento dell’impostazione sopra delineata e faticosamente conquistata fra altalenanti pronunce giurisprudenziali e altrettanti diktat dottrinali, tanto in un senso quanto nell’altro.
Il riferimento va chiaramente alle recenti sentenze della Cassazione Civile a Sezioni Unite, nn. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008.
La sentenza n. 26972 afferma chiaramente che all’interno della categoria del danno non patrimoniale “non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale”, il cui termine può essere utilizzato al più con funzioni meramente descrittive.
Ciò non vuol dire ovviamente che i pregiudizi di tipo esistenziale non debbano più essere riconosciuti o azionati, ma che la tutela sarà data solo in presenza della lesione di un interesse giuridicamente protetto (violazione di norme di legge ordinaria o di norme costituzionali)
Tuttavia, non è del tutto chiaro quali siano tali interessi e diritti; infatti, la Cassazione non perimetra tale nozione, evidentemente lasciando spazio alle interpretazioni del caso concreto, ferma restando, a parere di chi scrive, l’ammissibilità di interpretazioni non rigorose (datosi che i diritti inviolabili della persona non costituiscono un numerus clausus).
La presa di posizione severa delle Sezioni Unite rimanda evidentemente alla necessità di scoraggiare quei risarcimenti, forse troppo facilmente riconosciuti in particolare dai Giudici di Pace, relativi a pregiudizi “consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni tgipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana”.
Occorrerà attendere qualche mese per osservare le reazioni dei Giudici ordinari e della stessa Cassazione a queste novità, che si configurano quale una vera e propria rivoluzione nel già delicato e traballante sistema del danno non patrimoniale
Avvocato Noemi Pavia
Avvocato Noemi Pavia
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