Nel contratto di finanziamento con contestuale cessione del quinto dello stipendio, solitamente il lavoratore è chiamato a firmare anche una clausola di garanzia del credito, volta a tutelare la finanziaria che eroga il denaro da eventi quali morte, invalidità o sopraggiunta cessazione del rapporto di lavoro.
Tali contratti di finanziamento prevedono spesso il divieto, posto a carico del lavoratore, ed a maggior garanzia della finanziaria, di destinare il proprio TFR alla Previdenza Complementare.
Ebbene, il Ministero del Lavoro in risposta ad un recente interpello (19/12/2008), ha affermato che tali clausole devono considerarsi nulle, posto che la finanziaria potrà ben rivolgersi, in caso di insufficienti somme accantonate presso il datore di lavoro, al Fondo di Previdenza Complementare.
La pronuncia del Ministero pone l’accento sulla natura pubblicistica della normativa in materia di previdenza complementare, che viene definita “funzionale alla realizzazione di interessi di natura previdenziale del lavoratore, tutelati costituzionalmente dal nostro ordinamento”. In definitiva, tale genere di clausole si sconterebbe con norme di carattere imperativo quali, in primis, l’art. 38 II comma della nostra Costituzione.
Facciano infine attenzione anche i datori di lavoro: lo stesso discorso vale infatti per le dichiarazioni con le quali la finanziaria richiede loro di non versare il TFR del lavoratore alla previdenza complementare anche se questi lo ha richiesto espressamente.
Avvocato Noemi Pavia
Avvocato Noemi Pavia
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