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Sicurezza Lavoro: le novità

Italia News - Società Italia
Scritto da Avvocati e consulenti   
Sabato 12 Settembre 2009 15:17

È operativo il DLgs 106/2009 correttivo del DLgs 81/2008 (si veda il testo aggiornato con le modifiche) in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le novità principali del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, ma non certo le uniche (per una panoramica completa si consiglia di consultare il testo aggiornato della legge), riguardano:

1) Valutazione dei rischi (art. 28). Viene ampliato il campo di applicazione della valutazione dei rischi in azienda, dovendo da ora in poi il datore di lavoro tenere conto dei rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione lavorativa”. In parole povere, il datore di lavoro dovrà includere nella valutazione dei rischi anche i cosiddetti rischi da flessibilità, individuando le misure di protezione e prevenzione più adeguate.

In effetti, per i dati statistici raccolti dall’Inps, proprio i lavoratori con contratti a termine, di somministrazione e che lavorano nell’ambito di appalti sono quelli che subiscono il maggior numero di infortuni, ed è per tale motivo che si è inteso allargare le maglie della tutela loro conferita.

Quanto la valutazione rischi relativa allo stress da lavoro correlato, viene concessa una proroga sino a che non saranno emanate istruzioni della Commissione per la salute e sicurezza sul lavoro; in mancanza, la proroga si intende sino al 1 agosto 2010.

2) Visite preassuntive (art. 41, comma II lettera e-bis). Mentre il DLgs 81/2008 vietava tali visite, la nuova legge le autorizza introducendo la lettera e-bis all’art. 41, e stabilendo la libertà per il datore di lavoro di provvedere ad accertamenti sanitari preventivi in fase preassuntiva presso il medico competente, se nominato, o i dipartimenti di prevenzione della Asl.

Inoltre, viene introdotto l’obbligo di procedere a visita medica qualora il lavoratore si sia assentato per malattia oltre 60 giorni, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

3) Delega di funzioni (nuovo art. 16). Annosa questione prima della nuova legge era quella relativa alla possibilità di subdelegare gli obblighi sulla sicurezza da parte del delegato nominato dal datore di lavoro. Ora è previsto che il delegato può, previa autorizzazione del datore di lavoro, subdelegare specifiche funzioni sempre con le stesse modalità e condizioni previste per la delega principale (forma scritta, data certa, previsione di poteri di spesa e autonomia di azione, esperienza, accettazione da parte del delegato e così via). Il subdelegato non potrà a sua volta delegare funzioni (principio dello sbarramento) e il primo delegato dovrà in ogni caso vigilare sull’attività del subdelegato.

La nuova legge afferma inoltre che la funzione esimente della responsabilità penale dei modelli di organizzazione e controllo previsti dal Testo Unico 80/2008 è totale in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4. Detti modelli devono pertanto essere stati non solo adottati ma anche attuati in modo efficace (quindi non solo messi su carta, ma realmente operativi).

4) Appalti (nuovo art. 26). Gli obblighi previsti dall’art. 26 DLgs 81/2008 sono ora applicabili ai datori di lavoro in caso di appalto o contratto d’opera aventi ad oggetto “lavori, servizi e forniture” all’interno dell’azienda (o di una sua unità) purché il datore di lavoro “abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”.

Quanto al DUVRI (Documento Unico Valutazione RIschi) , ne è stata prevista l’esenzione dall’obbligo di redazione per contratti aventi ad oggetto servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, o per lavori/servizi di durata inferiore a due giorni (e purché non comportino rischi per la presenza, ad esempio, di agenti cancerogeni, chimici, biologici o atmosfere esplosive).

Altra novità da sottolineare è che nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Detti costi non sono soggetti a ribasso.

Con riferimento poi ai contratti di cui sopra stipulati prima del 25 agosto 2007, la legge prevede che i costi della sicurezza del lavoro debbano essere indicati entro il 31 dicembre 2009 sempre qualora i contratti siano ancora in corso a tale data.

 

 

 

 

 

Avv. Noemi Pavia





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