Norma di riferimento è l'art. 2094 cod. civ. secondo il quale è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga, dietro retribuzione, a prestare lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto che assume su di sè l'organizzazione, il risultato ed il rischio di tale lavoro.
Di contro, ai sensi dell'art. 2222 cod. civ. è lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere verso corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il rapporto di lavoro subordinato risulta pertanto contraddistinto dall'elemento della subordinazione tecnica e funzionale del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
Per distinguere il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo si ricorre quindi ad una serie di indici e/o elementi rilevatori della presenza o meno di detto vincolo, quali:
- la subordinazione, che consiste nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro con conseguente inserimento sistematico nell'organizzazione dell'impresa dell'attività di lavoro, prestata secondo le modalità stabilite dal datore di lavoro;
- l’assenza di rischio. Nel rapporto di lavoro subordinato il rischio del risultato della prestazione, come anche dell'intera attività economica organizzata, è sopportato dal datore di lavoro e non anche dal prestatore di lavoro subordinato.
- la giurisprudenza ha poi individuato una serie di elementi a cui può essere fatto ricorso in via sussidiaria allorchè in concreto l'esistenza del vincolo risulti dubbia.
E così per valutare la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato si potrebbe guardare ad esempio: all’inserimento della persona del lavoratore nell'organizzazione aziendale, al fatto che l’organizzazione del lavoro sia a cura del destinatario della prestazione lavorativa, alla continuità della prestazione lavorativa, alla predeterminazione della retribuzione e le sue modalità di erogazione.
E' bene precisare che non sempre la dichiarazione di volontà in merito alla natura giuridica del rapporto di lavoro (il cosiddetto "nomen iuris", ossia il “titolo” dato al contratto di lavoro stipulato) espressa dalle parti vale a provare la sussistenza di un tipo di rapporto piuttosto che l’altro.
Avvocato Noemi Pavia
Di contro, ai sensi dell'art. 2222 cod. civ. è lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere verso corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il rapporto di lavoro subordinato risulta pertanto contraddistinto dall'elemento della subordinazione tecnica e funzionale del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
Per distinguere il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo si ricorre quindi ad una serie di indici e/o elementi rilevatori della presenza o meno di detto vincolo, quali:
- la subordinazione, che consiste nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro con conseguente inserimento sistematico nell'organizzazione dell'impresa dell'attività di lavoro, prestata secondo le modalità stabilite dal datore di lavoro;
- l’assenza di rischio. Nel rapporto di lavoro subordinato il rischio del risultato della prestazione, come anche dell'intera attività economica organizzata, è sopportato dal datore di lavoro e non anche dal prestatore di lavoro subordinato.
- la giurisprudenza ha poi individuato una serie di elementi a cui può essere fatto ricorso in via sussidiaria allorchè in concreto l'esistenza del vincolo risulti dubbia.
E così per valutare la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato si potrebbe guardare ad esempio: all’inserimento della persona del lavoratore nell'organizzazione aziendale, al fatto che l’organizzazione del lavoro sia a cura del destinatario della prestazione lavorativa, alla continuità della prestazione lavorativa, alla predeterminazione della retribuzione e le sue modalità di erogazione.
E' bene precisare che non sempre la dichiarazione di volontà in merito alla natura giuridica del rapporto di lavoro (il cosiddetto "nomen iuris", ossia il “titolo” dato al contratto di lavoro stipulato) espressa dalle parti vale a provare la sussistenza di un tipo di rapporto piuttosto che l’altro.
Avvocato Noemi Pavia
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