Attenzione alla comune prassi, adottata da molte aziende, di far stipulare ai lavoratori destinati ad essere assunti in attivitĂ di call center un contratto a progetto.
La Cassazione, con sentenza n. 9812 del 14 aprile 2008, ha affermato che l'attività di telefonista in un call center, eseguita seguendo le direttive impartite dall'azienda, con un preciso orario di lavoro e l'utilizzo di attrezzature e materiali di proprietà della società , è da considerarsi lavoro subordinato.
La Corte di Cassazione ha precisato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
Ha precisato altresì, richiamando conforme giurisprudenza, che costituiscono indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, elementi quali: l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro del datore di lavoro oltre allo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro.
Se contratto a progetto dev’essere, per ragioni di opportunitĂ o politica aziendale, si tenga presente che diverse sentenze di Giudici del merito (oltre ad una circolare del Ministero del Lavoro datata 2008) hanno affermato che l'oggetto del progetto non deve coincidere completamente o sovrapporsi con l'attivitĂ principale del datore di lavoro e non può avere carattere elementare o ripetitivo.
Ciò vale per il call center con attivitĂ “outbound”, posto che, ed è bene ribadirlo, l’attivitĂ inbound non consente di giustificare un contratto a progetto.
Avvocato Noemi Pavia
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