La norma mette in evidenza come la prima richiesta del consumatore all'alienante debba limitarsi alla riparazione o alla sostituzione del bene non conforme. La riparazione del bene o sua sostituzione, quindi, sono il rimedio specifico e principale posto a tutela del soggetto più debole nel rapporto di consumo.
Quando poi la richiesta di sostituzione o di riparazione non sia andata a buon fine (ossia quando la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo, la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha cagionato all'acquirente inconvenienti notevoli) allora il consumatore può chiedere alternativamente o una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Sarà eccessivamente oneroso il rimedio che impone al venditore spese irragionevoli in confronto ad altra possibile soluzione. Ciò in ragione sia del valore che il bene avrebbe se non fosse gravato dal difetto di conformità sia dell'entità del difetto, tenuto conto anche della eventualità per cui il rimedio alternativo possa essere realizzato senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
È bene sottolineare che se il difetto del bene ha provocato anche la lesione di diritti diversi rispetto a quelli derivanti dal contratto, il consumatore/compratore potrà far valere la pretesa al risarcimento del danno cosiddetto extracontrattuale.
Si tenga infine presente che il diritto alla riparazione o alla sostituzione è esercitabile a prescindere dal fatto che il difetto di conformità sia o meno imputabile alla colpa del venditore.
Avvocato Noemi Pavia
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