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La responsabilità dei genitori per fatto illecito del figlio minore

Italia News - Società Italia
Scritto da Avvocati e consulenti   
Giovedì 05 Novembre 2009 11:16

Norma di riferimento qualora, come spesso accade, il minore sia capace di intendere e volere (tipicamente il caso dell’adolescente o del minore prossimo alla maggiore età), è l’art. 2048 cod. civ., il quale afferma che “il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi … Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”.

Dimostrare di non avere potuto impedire il fatto significa, in ultima analisi, dimostrare che i genitori hanno adempiuto verso il figlio ai doveri di mantenimento, istruzione ed educazione loro imposti secondo previsione di legge (art. 147 cod civ), tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle sue aspirazioni, esercitando inoltre una idonea vigilanza adeguata all'età, al carattere ed all'indole del minore medesimo (Cass. n. 5957/00; 9815/97, 8263/96).

Si precisa al proposito che più il minore dimostra di essere capace di ben inserirsi nella vita di relazione, maggiore è il grado di autodeterminazione e libertà che può essergli concesso: laddove siano ben impostati i suoi rapporti con l’ambito extrafamiliare, non si rende infatti necessaria una costante sorveglianza dei genitori. Il dovere di vigilanza dei genitori deve, infatti, consentire ai figli di svolgere la loro vita di relazione senza alcun pericolo e in maniera consona alla loro età, personalità e condizione; è un obbligo che varia in base alla maturità e al carattere del soggetto, alle sue abitudini ed attitudini oltre che all’ambiente in cui vive e opera e che, ponendosi in stretta correlazione con l’altro dovere di educazione, restringe i propri contenuti man mano che siano visibili i risultati dell’opera educativa.

Si tenga inoltre presente in ogni caso che la responsabilità dei genitori per fatto illecito del minore può essere mitigata da un eventuale concorso di responsabilità del soggetto danneggiato, anche se minore (ex art. 1227 cod. civ., applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 anche alla responsabilità extracontrattuale, ed anche nel caso in cui il danneggiato sia soggetto minore di età).

Si tenga infine presente che in talune fattispecie è possibile ritenere provata tout court  la “culpa in educando” (cioè la non adeguata educazione fornita al minore), e pertanto non è sufficiente limitarsi ad una allegazione generica di aver adempiuto ai propri doveri bensì è necessario fornire una prova specifica e rigorosa sulla correttezza dell’educazione impartita. Ciò accade in particolare quando lo stato di immaturità del minore può desumersi dalle stesse modalità di svolgimento del fatto illecito.

Avvocato Noemi Pavia




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