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Invalidità civile, cosa cambia nel 2010
Nuove regole per contrastare le frodi in materia di invalidità civile
Le modalità di accertamento dell’invalidità civile sono cambiate. Dal primo Gennaio 2010 è entrato in vigore l’articolo 20 della legge di conversione n. 102/2009, che attribuisce nuove funzioni all’INPS.
L'articolo 20 riguarda sia le domande di accertamento delle minorazioni civili (invalidità , cecità e sordità ) sia le domande di accertamento dell'handicap sia quelle per la disabilità .
Vediamo nello specifico quali innovazioni sono state introdotte.
Le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, per gli accertamenti sanitari di invalidità civile, sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. L'accertamento definitivo e il controllo della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari spetta dall'INPS, che l’effettua avvalendosi delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali.
Le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, debbono essere presentate all'INPS esclusivamente in via telematica. La disposizione presuppone, dunque, che esistano una rete e una modalità di comunicazione uniformi su tutto il territorio nazionale, che consentano il passaggio dei dati in tempo reale. A tal fine è stata prevista la realizzazione di un'applicazione - disponibile sul sito www.inps.it - prelevabile dal cittadino o dagli Enti di patronato.
Sarà l’INPS a trasmettere le domande, in tempo reale e in via telematica, alle Aziende sanitarie locali. L’aggiornamento delle tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile spetta ad una Commissione, nominata dal Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Avverso il mancato riconoscimento sanitario è ammesso il solo ricorso in giudizio entro 180 giorni - a pena di decadenza - dalla notifica del verbale sanitario. Le recenti innovazioni non prevedono l'introduzione del ricorso amministrativo né di altre forme di contenimento del contenzioso. L'INPS diventa unica controparte nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali. Nel caso in cui il Giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell’ INPS. Il consulente nominato ha l'obbligo, a pena di nullità , di inviare apposita comunicazione sull'inizio delle operazioni peritali al direttore della sede provinciale dell’INPS competente.
Addentrandoci negli aspetti tecnico-procedurali, la norma ha portato i seguenti cambiamenti.
La nuova procedura prevede che la certificazione medica, necessaria per presentare la domanda, debba essere prodotta dal medico certificatore, cioè da un qualsiasi medico iscritto all’Albo e accreditato all’INPS. L'abilitazione sarà rilasciata dall'INPS su richiesta dei singoli medici. Il modulo di richiesta di abilitazione ai servizi telematici, debitamente compilato e sottoscritto dal medico, deve essere presentato direttamente agli uffici INPS. L'Istituto, quindi, rilascerà un PIN che consentirà al medico certificatore di utilizzare la procedura nella parte relativa alla certificazione sanitaria. Completata l’acquisizione del certificato medico, il sistema genera una ricevuta con un numero di certificato, che il medico stesso consegna al richiedente affinché lo utilizzi per l'abbinamento della certificazione medica alla domanda. Il certificato medico deve essere abbinato alla domanda entro il tempo massimo di trenta giorni dal suo rilascio; superato tale termine, il numero di certificato impresso sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l’inoltro telematico delle domande.
Tutto il processo amministrativo e sanitario, nonché lo stato di lavorazione della domanda successivamente alla conclusione della fase sanitaria, sarà consultabile dal cittadino o dagli Enti di patronato direttamente sul sito www.inps.it, attraverso un PIN rilasciato dall'Istituto. Per ottenere il PIN il cittadino potrà farne richiesta telefonando al Contact Center INPS (803164) o direttamente sul sito dell’INPS, sezione dei Servizi online (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria). I cittadini ai quali non può essere rilasciato il PIN attraverso le modalità sopradescritte, perché l’Istituto non dispone dei dati anagrafici, devono richiederlo direttamente presso gli uffici INPS, portando con sé un documento d’identità valido e il codice fiscale o la tessera sanitaria.
Per i minori non ancora in possesso del documento d’identità è sufficiente esibire il codice fiscale o la tessera sanitaria.
Il cittadino già titolare di invalidità civile con revisione non dovrà più presentare la domanda di revisione, ma verrà chiamato d'ufficio dall'Azienda sanitaria provinciale (ASP). Se la Commissione che si occupa degli accertamenti sanitari darà giudizio unanime, si passerà direttamente alla verifica dei requisiti socio-economici (redditi, iscrizione al collocamento). Quindi viene meno il passaggio alla Prefettura. Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita. In ogni caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell’eventuale concessione.
Infine, spetta all’INPS concedere e pagare le prestazioni economiche.
Consigliamo i cittadini interessati a rivolgersi ad un patronato, per essere assistiti al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità e delle prestazioni economiche collegate, a partire dall’inoltro telematico della domanda fino all'eventuale ricorso giudiziario.
Flora Bonaccorso

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