Sempre attuale e oggetto di interesse per la grande importanza della tematica è la disciplina della delega e della nuovissima “subdelega” sulla sicurezza, quest’ultima introdotta di recente con il correttivo al Testo Unico sulla Sicurezza (si veda l’articolo “Sicurezza Lavoro: le novità”, in cui si è trattato il tema).
L’art. 16 TU, come di recente modificato, rappresenta una importante innovazione nel senso della sempre maggiore interdipendenza della delega sulla sicurezza con gli assetti organizzativi trattati dal DLgs 231/2001.
L’art. 16 afferma che in presenza di una valida delega sulla sicurezza permane in capo al delegante un obbligo di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
L’obbligo di sorveglianza si sostanzia quindi nell’approntare idonei modelli organizzativi tali da assicurare il buon funzionamento e l’efficacia della delega nella specifica realtà aziendale.
In conclusione, si può affermare che la predisposizione di un assetto organizzativo aziendale che consente di verificare e monitorare l’efficacia e l’effettività della delega valga quale esimente della responsabilità in tema di sicurezza.
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