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Malattia e ferie

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Scritto da Avvocati e consulenti   
Giovedì 04 Febbraio 2010 02:12

Per effetto dell’art. 2109 cod civ come modificato da sentenza della Corte Cost. n. 616 del 1987, la  malattia insorta durante un periodo di ferie ne sospende il decorso; tuttavia tale principio non ha valore assoluto.

Vi sono infatti eccezioni, per l’individuazione delle quali occorre verificare se la malattia denunciata è effettivamente incompatibile con l’essenziale funzione di riposo e recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie.

Infatti la sospensione delle ferie non interviene se lo stato di malattia non pregiudica il godimento delle stesse (Cass. S.U. 23.2.1998, n. 1947).

Tale situazione deve essere provata dal datore di lavoro attraverso i previsti controlli sanitari mediante richiesta all’INPS o all’ASL. Nella richiesta dovrà essere specificato che il controllo è mirato a verificare se lo stato di malattia è tale da consentire la sospensione delle ferie (INPS, circ. 17.5.1999, n. 109).

Inoltre la conversione dell’assenza per ferie in malattia potrà eventualmente operare solo a seguito della regolare comunicazione dello stato di malattia da parte del lavoratore, il quale potrà dunque essere sottoposto a visita di controllo, con obbligo di reperibilità nelle fasce orarie e conseguente impedimento del libero godimento delle ferie.

La mancata comunicazione dello stato di malattia esclude il diritto al recupero delle ferie non godute, almeno sino al momento dell’avvenuta effettiva comunicazione.

Al termine della malattia il lavoratore potrà godere delle ferie programmate non coperte dallo stato di malattia, ma non potrà, con decisione autonoma, prolungare le ferie di un periodo equivalente a quello sospeso per malattia.

È bene precisare che la malattia insorta antecedentemente all’inizio delle ferie, qualora permanga oltre tale data, non dà luogo al decorso delle stesse.

In assenza di obiezioni da parte del datore di lavoro, la sospensione delle ferie decorre dalla data in cui il datore medesimo ne viene a conoscenza (tramite telefono, telegramma, certificato medico ecc.) e non dal primo giorno di malattia (Cass. S.U. 23.2.1998, n. 1947).
Individuata così la data di inizio malattia, essa sarà presa come riferimento ai fini del computo della carenza e del 21° giorno da cui l’indennità economica a carico dell’INPS passa dal 50% al 66,66%.

Il pagamento dell’indennità economica resta comunque subordinata all’osservanza da parte del lavoratore, di tutti gli obblighi scaturenti dallo stato di malattia (certificazione e documentazione, reperibilità, comunicazione di recapito eventualmente diverso da quello abituale, come specificato dall’INPS con circolare 17.5.1999, n. 109).

Dal canto loro i datori di lavoro, per i soli lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS, saranno tenuti a comunicare tempestivamente all’INPS la data di ricezione della comunicazione dello stato di malattia.

Avv. Noemi Pavia





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