
Il Giudice Sportivo della LND Sicilia ha respinto il ricorso presentatodal S.Agata Caklcio in merito alla clamorosa vicenda del cambio di casacca di un giocatore del Casteldaccia, sceso in campo per i supplemetari con un numero di maglia diverso da quello riportato in distinta e quindi frettolosamente e furtivamente sostituito. Il Giudice ha decretato il nulla di fatto, respingendo così la richiesta della società santagatese di aver assegnata la vittroria a tavolino o in subordine la ripetizione della gara. Di seguito riportiamo il dispositivo integrale del comunicato n° 464 del 11 Maggio.
IL GIUDICE SPORITVO... "Con reclamo ritualmente proposto la Società S.Agata Calcio chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla Società Città di Casteldaccia; sostiene la reclamante che la consorella ha indebitamente impiegato, sin dall'inizio dei tempisupplementari, un calciatore recante la maglia n. 7, Tantillo Michele, già sostituito al 23' del s.t. dal calciatore n. 14 Poma Giuseppe; solo al 10' del 1° t.s. il suddetto calciatore, richiamato dal proprio dirigente accompagnatore, sostituiva la maglia n. 7 con quella recante il n. 3; in subordine, la Società S.Agata Calcio chiede che venga deliberata la ripetizione della gara, comunque viziata dall'errore tecnico commesso dall'arbitro, il quale avrebbe omesso l'espulsione del calciatore responsabile dell'accaduto; Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che al 10' del primo tempo supplementare l'arbitro veniva richiamato dai tesserati della Società S.Agata Calcio i quali sostenevano che a prendere parte alla gara era un calciatore della consorella con la maglia n. 7, già sostituito in precedenza; avvicinatosi, l'arbitro si accorgeva che il suddetto calciatore indossava la maglia n. 3; a questo punto il direttore di gara procedeva ad una nuova identificazione dei calciatori n. 7 Tantillo Michele e n. 3 Cerniglia Carmelo; a seguito di ciò, senza alcun dubbio, emergeva che a partecipare alla gara, al di là di un possibile scambio di maglia avvenuto prima dell'inizio dei tempi supplementari, era effettivamente il calciatore Cerniglia e che il Tantillo, dopo la propria sostituzione, non vi ha più preso parte;Considerato che quanto addebitabile alla Società Città di Casteldaccia non può che ritenersi una violazione di tipo comportamentale e di natura esclusivamente formale, non implicando pertanto alcuna sostanziale irregolarità nello svolgimento e nella conclusione della gara; Considerato che non può essere accolta la richiesta subordinata avanzata dalla Società S.Agata Calcio stante che l'assunzione dei provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori nel corso della gara è di esclusiva competenza dell'arbitro; Per quanto sopra; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società S.Agata Calcio, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Città di Casteldaccia l'ammenda di Euro 100,00; Di dare atto del risultato conseguito in campo."

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