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Nuove norme antievasione e in tema di fallimenti

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Scritto da Messina Web Tv   
Venerdì 13 Agosto 2010 19:56

Nuove norme antievasione e in tema di fallimenti
Dal 1.mo maggio 2010 le operazioni di trasferimento all’Estero della sede sociale di società italiane, atti di fusione, di scissione, di conferimento d’azienda, oltre all’ordinario obbligo di comunicazione e quindi di iscrizione nel Registro delle Imprese, ai fini pubblicistici, dovranno essere comunicati anche all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL.
Nel caso di trasferimento della sede sociale della societĂ  in un Paese estero, la comunicazione agli altri Enti interessati (Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL) sarĂ  effettuata in automatico dal sistema informatico delle Camere di Commercio.
Nei casi di conferimento di azienda, scissione e fusione, i soggetti interessati, dovranno utilizzare la “Comunicazione unica”.
Le finalitĂ  di queste novitĂ  normative sono chiare: tutelare il diritto di credito dei soggetti residenti e impedire frodi fiscali internazionali e nazionali, grazie ad alcuni atti societari.
Così vuole la Legge 22.05.2010, n. 73, di conversione del Decreto Legge 25.03.2010, n. 40, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25.05.2010, n. 120.
Sempre alla tutela del credito, specificatamente in tema di fallimento, è diretta l’altra novità legislativa contenuta nel comma 6 dell’art. 29 Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, che aggiunge l’obbligo in capo al curatore fallimentare di comunicare al Registro delle Imprese, tramite la Comunicazione Unica i dati necessari ai fini dell’iscrizione al passivo della procedura concorsuale.
La Camera di Commercio di Catania ritiene che i dati utili da comunicare siano: la denominazione della società o dell’impresa, il codice fiscale, la sede ed il numero della procedura concorsuale; il nome e cognome del curatore fallimentare, il codice fiscale, la sede della curatela e la data di accettazione dell’incarico; la data dell’udienza fissata dal giudice delegato per l’accertamento dello stato passivo.
La comunicazione deve essere inviata telematicamente al Registro delle Imprese dal curatore fallimentare entro quindici giorni dall’accettazione della nomina, pena l’applicazione di una sanzione per tardata o omessa denuncia il cui importo è stato raddoppiato.

 





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