La Commissione disciplinare nazionale, guidata dal Presidente Claudio Franchini ha emesso i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti del Messina Calcio accogliendo le richieste della Procura Federale: squalificando  il dirigenti Pietro Santarelli (ex Presidente dell’Acr Messina) per 18 mesi, Bruno Martorano Presidente e legale rappresentante della Società ) per sei mesi, ammenda di 15 mila Euro alla Società Acr Messina, oltre alla penalizzazione di sei punti da scontare nell’attuale campionato.
I capi d’imputazione nei confronti dei dirigenti messinesi:
Pietro Santarelli: • della violazione degli artt. 1, comma 1, CGS e 8, commi 9 e 10, CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato entro 30 giorni alla decisione della Commissione Accordi Economici n. 156 del 18 aprile 2011, emessa all'esito del contenzioso tra la predetta Società sportiva ed i propri calciatori: Paolo Messina, Michele Alessandro, Rosario Cervillera e Davide Petagine;
Bruno Martorano, della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, comma 9, CGS per non aver provveduto al pagamento delle somme dovute in base alla decisione assunta dalla Commissione Accordi economici presso la LND in seguito alla controversia insorta tra la SocietĂ e il proprio calciatore Christian Mangiarotti;
La  Tesi difensiva dell’'ACR Messina.
La SocietĂ ha prodotto memorie con cui ha richiesto il proscioglimento, oltre ad aver prodotto documentazione comprovante il pagamento delle somme dovute ai propri tesserati.
Ecco le prove presentate dall’Acr Messina:
- per il calciatore Messina, in una quietanza di nulla avere a che pretendere sottoscritta dallo stesso in data 17 maggio 2011;
- per il calciatore Alessandro, in una quietanza di nulla avere a che pretendere sottoscritta dallo stesso in data 17 maggio 2011;
- per il calciatore Cervillera, in una quietanza di nulla avere a che pretendere sottoscritta dallo stesso in data 17 maggio 2011;
- per il calciatore Petagine, in una ricevuta di pagamento sottoscritta dallo stesso in data 3 giugno 2011;
- per il calciatore Mangiarotti, in tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietĂ sottoscritte dallo stesso in data 7 novembre 2011, con cui dichiara di aver ricevuto quanto dovutogli attraverso tre pagamenti effettuati in data 14 gennaio 2011, 21 gennaio 2011, 4 febbraio 2011.
Prove che non hanno convinto la Commissione Disciplinare Nazionale: “Le prove portate a sostegno dalla Società deferita non convincono del contrario. E difatti, voler far credere che una Società di capitali, tenuta al rispetto di principi contabili, proceda al pagamento di somme, per svariate decine di migliaia di euro, dovute ai propri tesserati, in forza di provvedimenti della Commissione Accordi economici, senza lasciarne alcuna traccia contabile e, addirittura, come nel caso del calciatore Mangiarotti, avendo necessità di farsi rilasciare una dichiarazione a distanza di dieci mesi dall'asserito avvenuto pagamento, per poterne fornire prova, lascia credere che questa documentazione, più che finalizzata a fornire prova dell'effettivo pagamento degli importi in questione, sia stata prodotta con la finalità di scagionare la Società dagli addebiti mossi nel presente procedimento. Per questa ragione, si ritiene necessario disporre la trasmissione degli atti alla Procura federale per le valutazioni di competenza. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congruo infliggere quelle richieste dalla Procura federale”.

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