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Il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive

Italia News - Società Italia
Scritto da Avvocati e consulenti   
Mercoledì 03 Marzo 2010 23:04

Il Tribunale di Milano ha recentemente riaffermato il principio secondo cui un lavoratore, che assuma essere stato illegittimamente licenziato, ha l’onere di adire l’Autorità Giudiziaria in tempi ragionevoli, indicando tali tempi in quindici mesi, pena la limitazione del risarcimento dovuto ai sensi dell’art. 18 Statuto del Lavoratore (il medesimo Tribunale in data 20 febbraio 2006 si era pronunciato in tal senso).

Il Tribunale - sezione Lavoro, sentenza 13/11/09 - pur ritenendo il licenziamento del caso illegittimo ha ritenuto che l’inerzia del lavoratore, il quale depositava il ricorso a distanza di ben due anni dal licenziamento, non possa essere fatta gravare esclusivamente sul datore di lavoro, ma al contrario, debba essere “valorizzata ex art. 1227 cc, avendo contribuito, nei termini di seguito esposti, ad aggravare l'entità del danno”.

Si ritiene dunque applicabile l'art. 1227 c.c., che impone al creditore di limitare le conseguenze pregiudizievoli del danno subito, pena la limitazione del risarcimento.

Il Tribunale prosegue affermando che “riconoscere al ricorrente il risarcimento per l'intero periodo trascorso tra il licenziamento e la sentenza di reintegrazione comporterebbe una ingiustificata valorizzazione del comportamento colposamente inerte del lavoratore nell'attivare la fase giudiziale” e, cosi facendo, si arriverebbe a riconoscere “la legittimità di condotte viceversa chiaramente contrarie ai più elementari canoni di buona fede e correttezza”.

Avv. Noemi Pavia

Leggi tutto... [I termini per l'impugnazione licenziamento]
 

Fauna selvatica e risarcimento danni

Italia News - Società Italia
Scritto da Avvocati e consulenti   
Martedì 16 Febbraio 2010 13:41

In caso di incidente causato dall’impatto con animali selvatici è tenuto al risarcimento l’ente che gestisce il territorio ed i relativi danni devono essere risarciti da chi gestisce l’area.

L’ultima pronuncia della Cassazione (n. 80
/2010) in materia di responsabilità per i danni arrecati a terzi dal comportamento della fauna selvatica, interviene in un campo su cui le leggi speciali, statali e regionali nulla dispongono espressamente.

 

La L. 11 febbraio 1992, n. 157  dispone che sia costituito un apposito fondo regionale per il risarcimento dei c.d. danni non altrimenti risarcibili, cioè dei danni arrecati dagli animali alle coltivazioni ed ai fondi agricoli che non siano imputabili a colpa di alcuno, il rischio del cui verificarsi sia inevitabilmente collegato alla stessa esistenza della fauna selvatica.

Analoghe disposizioni sono contenute nelle diverse leggi regionali.

Ma secondo la Cassazione “da tali disposizioni non si possono trarre indicazioni quanto alla disciplina applicabile ai danni a terzi, ed in particolare ai casi, oggi frequenti, di danni alla circolazione stradale: né quanto all'ente responsabile, né quanto ai criteri di imputazione della responsabilità”.

La disciplina applicabile deve essere ricostruita sulla base dei principi generali in tema di responsabilità civile, che impongono di individuare il responsabile dei danni nell'ente a cui siano concretamente affidati, con adeguato margine di autonomia, i poteri di gestione e di controllo del territorio e della fauna ivi esistente.

Si tratta dunque di stabilire di volta in volta se tali poteri spettino alla Regione o alla Provincia (o ad entrambe): la soluzione è dunque diversa nell'ambito delle diverse regioni ed occorre valutare con attenzione a chi rivolgere la richiesta di risarcimento.

Ove poi la Regione o la Provincia affidino ad un concessionario la gestione di attività di propria competenza, sul concessionario grava la stessa responsabilità civile propria dell’Ente concedente, e sarà il concessionario il soggetto passivo dell'azione di responsabilità per i danni arrecati a terzi.

Avv. Noemi Pavia


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Sì della Camera al decreto di proroga delle missioni internazionali - Il Sole 24 Ore

Italia News - Italia Notizie
Scritto da Google News   
Martedì 09 Febbraio 2010 20:20
ANSASì della Camera al decreto di proroga delle missioni internazionaliIl Sole 24 OreVia libera della Camera al decreto legge del governo che proroga le missioni italiane all'estero. Il semaforo verde al provvedimento si è acceso all'unanimità, ma non senza polemiche, anche se a Montecitorio…
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Malattia e ferie

Italia News - Società Italia
Scritto da Avvocati e consulenti   
Giovedì 04 Febbraio 2010 01:12

Per effetto dell’art. 2109 cod civ come modificato da sentenza della Corte Cost. n. 616 del 1987, la  malattia insorta durante un periodo di ferie ne sospende il decorso; tuttavia tale principio non ha valore assoluto.

Vi sono infatti eccezioni, per l’individuazione delle quali occorre verificare se la malattia denunciata è effettivamente incompatibile con l’essenziale funzione di riposo e recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie.

Infatti la sospensione delle ferie non interviene se lo stato di malattia non pregiudica il godimento delle stesse (Cass. S.U. 23.2.1998, n. 1947).

Tale situazione deve essere provata dal datore di lavoro attraverso i previsti controlli sanitari mediante richiesta all’INPS o all’ASL. Nella richiesta dovrà essere specificato che il controllo è mirato a verificare se lo stato di malattia è tale da consentire la sospensione delle ferie (INPS, circ. 17.5.1999, n. 109).

Inoltre la conversione dell’assenza per ferie in malattia potrà eventualmente operare solo a seguito della regolare comunicazione dello stato di malattia da parte del lavoratore, il quale potrà dunque essere sottoposto a visita di controllo, con obbligo di reperibilità nelle fasce orarie e conseguente impedimento del libero godimento delle ferie.

La mancata comunicazione dello stato di malattia esclude il diritto al recupero delle ferie non godute, almeno sino al momento dell’avvenuta effettiva comunicazione.

Al termine della malattia il lavoratore potrà godere delle ferie programmate non coperte dallo stato di malattia, ma non potrà, con decisione autonoma, prolungare le ferie di un periodo equivalente a quello sospeso per malattia.

È bene precisare che la malattia insorta antecedentemente all’inizio delle ferie, qualora permanga oltre tale data, non dà luogo al decorso delle stesse.

In assenza di obiezioni da parte del datore di lavoro, la sospensione delle ferie decorre dalla data in cui il datore medesimo ne viene a conoscenza (tramite telefono, telegramma, certificato medico ecc.) e non dal primo giorno di malattia (Cass. S.U. 23.2.1998, n. 1947).
Individuata così la data di inizio malattia, essa sarà presa come riferimento ai fini del computo della carenza e del 21° giorno da cui l’indennità economica a carico dell’INPS passa dal 50% al 66,66%.

Il pagamento dell’indennità economica resta comunque subordinata all’osservanza da parte del lavoratore, di tutti gli obblighi scaturenti dallo stato di malattia (certificazione e documentazione, reperibilità, comunicazione di recapito eventualmente diverso da quello abituale, come specificato dall’INPS con circolare 17.5.1999, n. 109).

Dal canto loro i datori di lavoro, per i soli lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS, saranno tenuti a comunicare tempestivamente all’INPS la data di ricezione della comunicazione dello stato di malattia.

Avv. Noemi Pavia

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Malattia e ferie

Italia News - Società Italia
Scritto da Avvocati e consulenti   
Lunedì 01 Febbraio 2010 11:13

Per effetto dell’art. 2109 cod civ come modificato da sentenza della Corte Cost. n. 616 del 1987, la  malattia insorta durante un periodo di ferie ne sospende il decorso; tuttavia tale principio non ha valore assoluto.

Vi sono infatti eccezioni, per l’individuazione delle quali occorre verificare se la malattia denunciata è effettivamente incompatibile con l’essenziale funzione di riposo e recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie.

Infatti la sospensione delle ferie non interviene se lo stato di malattia non pregiudica il godimento delle stesse (Cass. S.U. 23.2.1998, n. 1947).

Tale situazione deve essere provata dal datore di lavoro attraverso i previsti controlli sanitari mediante richiesta all’INPS o all’ASL. Nella richiesta dovrà essere specificato che il controllo è mirato a verificare se lo stato di malattia è tale da consentire la sospensione delle ferie (INPS, circ. 17.5.1999, n. 109).

Inoltre la conversione dell’assenza per ferie in malattia potrà eventualmente operare solo a seguito della regolare comunicazione dello stato di malattia da parte del lavoratore, il quale potrà dunque essere sottoposto a visita di controllo, con obbligo di reperibilità nelle fasce orarie e conseguente impedimento del libero godimento delle ferie.

La mancata comunicazione dello stato di malattia esclude il diritto al recupero delle ferie non godute, almeno sino al momento dell’avvenuta effettiva comunicazione.

Al termine della malattia il lavoratore potrà godere delle ferie programmate non coperte dallo stato di malattia, ma non potrà, con decisione autonoma, prolungare le ferie di un periodo equivalente a quello sospeso per malattia.

È bene precisare che la malattia insorta antecedentemente all’inizio delle ferie, qualora permanga oltre tale data, non dà luogo al decorso delle stesse.

In assenza di obiezioni da parte del datore di lavoro, la sospensione delle ferie decorre dalla data in cui il datore medesimo ne viene a conoscenza (tramite telefono, telegramma, certificato medico ecc.) e non dal primo giorno di malattia (Cass. S.U. 23.2.1998, n. 1947).
Individuata così la data di inizio malattia, essa sarà presa come riferimento ai fini del computo della carenza e del 21° giorno da cui l’indennità economica a carico dell’INPS passa dal 50% al 66,66%.

Il pagamento dell’indennità economica resta comunque subordinata all’osservanza da parte del lavoratore, di tutti gli obblighi scaturenti dallo stato di malattia (certificazione e documentazione, reperibilità, comunicazione di recapito eventualmente diverso da quello abituale, come specificato dall’INPS con circolare 17.5.1999, n. 109).

Dal canto loro i datori di lavoro, per i soli lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS, saranno tenuti a comunicare tempestivamente all’INPS la data di ricezione della comunicazione dello stato di malattia.

Avv. Noemi Pavia

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Collegato lavoro: governo sotto su un emendamento Pd sull'università - Il Sole 24 Ore

Italia News - Italia Notizie
Scritto da Google News   
Mercoledì 27 Gennaio 2010 20:22
TuttosportCollegato lavoro: governo sotto su un emendamento Pd sull'universitàIl Sole 24 OreForti tensioni e governo sotto in Aula alla Camera su un emendamento al collegato lavoro sull'università firmato dal Pd, sul quale l'Esecutivo aveva dato parere contrario. Sotto per la 36esima vol…
Leggi tutto... [Collegato lavoro: governo sotto su un emendamento Pd sull'università - Il Sole 24 Ore]
 
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