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Il mobbing: elementi essenziali

Italia News - Società Italia
Scritto da Avvocati e consulenti   
Sabato 29 Agosto 2009 17:29
Il mobbing può essere definito come una condotta caratterizzata dalla mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti convergenti ad esprimere ostilità e disprezzo da parte del soggetto attivo verso la vittima, atteggiamenti il cui fine ultimo è quello di mortificare ed isolare il dipendente.
 
Le condotte realizzatrici della fattispecie di mobbing possono essere realizzate tanto in senso orizzontale (da lavoratore a lavoratore) quanto verticale (da datore a lavoratore).
 
Parametro di riferimento la Circolare Inps n. 95/bis del 2006, secondo la quale, in sintesi, gli elementi essenziali del Mobbing sono l’aggressione o persecuzione di carattere psicologico, la sua frequenza, sistematicità e durata nel tempo, il suo andamento progressivo e le conseguenze patologiche gravi che ne derivano per il lavoratore.
 
Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno inoltre contribuito a delineare i comportamenti che concretano la fattispecie del mobbing. Ad esempio, la sentenza Cass. Civ. n. 3785/2009 ha affermato che rilevano i seguenti elementi:
1)     la molteplicità dei comportamenti persecutori, che devono protrarsi nel tempo (la giurisprudenza ritiene sufficienti circa sei mesi);
2)     l’evento lesivo della salute e/o della personalità del lavoratore;
3)     il nesso causale tra comportamento datoriale e lesione;
4)     la prova dell’elemento soggettivo, ossia del dolo, dell’intento persecutorio.
 
Si badi che, in caso di mobbing orizzontale (cioè posto in essere da un lavoratore nei confronti di un altro), il datore di lavoro può comunque essere ritenuto responsabile se ed in quanto si provi che non abbia adottato tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del dipendente. Non è peraltro sufficiente che il datore di lavoro tenti una semplice pacificazione tra le parti, se a ciò non seguono misure concrete e una vigilanza stretta sui fatti (si veda ad esempio Cass. Civ. n. 22858/08).
 
 
Avv. Noemi Pavia
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CORPINA, NO A PENA ACCESSORIA

Italia News - Italia Notizie
Scritto da AMnotizie   
Martedì 25 Agosto 2009 17:47
Non si applica la pena accessoria della sospensione dai pubblici uffici
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La Scheda di trasporto è operativa

Italia News - Società Italia
Scritto da Avvocati e consulenti   
Martedì 11 Agosto 2009 14:28

Il decreto 30/06/2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04/07/2009 istituisce la Scheda di Trasporto, ai sensi del D.lvo 214 del 22/12/2008, la cui obbligatorietà è scattata dal 19 luglio per tutti i trasporti affidati in conto terzi.

Restano esclusi i trasporti effettuati in conto proprio.

Il documento dovrà essere emesso, almeno in duplice copia, a cura del Committente o da soggetto da esso delegato, ferme restando le responsabilità in capo al committente medesimo; un originale dovrà accompagnare la merce ed essere conservato a bordo del veicolo.

In caso di controllo su strada il conducente dovrà esibire la Scheda di Trasporto o in alternativa uno degli altri documenti previsti in sostituzione o copia del contratto di trasporto, completo di tutti i requisiti di legge.

Per quanto concerne i dati che devono essere obbligatoriamente riportati nella scheda di trasporto, rinviamo alla Circolare del Ministero dei Trasporti emanata per fornire le spiegazioni del caso.

La Scheda può comunque essere sostituita da documenti equipollenti quali, a titolo esemplificativo:

la lettera di vettura CMR,

i documenti doganali

il documento di trasporto (DDT)

ogni documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, interna o di convenzioni internazionali

Tale sostituzione vale però solo se detti documenti vengano integrati con i dati mancanti previsti dalla normativa per la Scheda stessa.

E’ importante sottolineare che è stata prevista l’esenzione da tale obbligo per il collettame, che il decreto definisce come trasporto che avviene “mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionato da diversi mittenti, purché accompagnato da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato".

La Scheda di Trasporto costituisce documentazione idonea ai fini dell'accertamento della corresponsabilità del committente, del vettore, del caricatore, del proprietario delle merci, per le violazioni al Codice della Strada commesse dal conducente.

Per le sanzioni, vale quanto già detto nel precedente articolo “novità in tema di autotrasporto”.

Avvocato Noemi Pavia
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Dove siamo

Italia News - Società Italia
Scritto da Avvocati e consulenti   
Lunedì 10 Agosto 2009 15:21

La sede principale dello studio legale è sita in Villanova d’Asti, importante centro industriale dell’Astigiano in cui sorgono moltissime aziende di livello anche internazionale, confinante con altri importanti poli industriali quali quello del Chierese e di Poirino, a pochi chilometri da Torino e Asti.

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Diritto del lavoro

Italia News - Società Italia
Scritto da Avvocati e consulenti   
Lunedì 10 Agosto 2009 15:21
Il diritto del lavoro è quella parte dell'Ordinamento che disciplina tutte le materie attinenti al rapporto di lavoro inteso in senso ampio, spaziando dalla regolamentazione delle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore, a quella delle relazioni sindacali sino a quella attinente alle assicurazioni sociali e previdenziali.

La principale area tematica, o almeno quella che genera maggiori conflittualità, è certamente quella del lavoro subordinato. La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo è questione di non sempre agevole soluzione, in considerazione non solo delle innumerevoli fattispecie che si collocano al confine tra le due figure, ma anche dei diversi effetti normativi, di non scarsa importanza, che si producono a seconda che l'attività sia prestata in forma autonoma o subordinata.

La normativa è complessa e variegata, e subisce spesso modifiche ad opera del Legislatore.

Le aziende hanno sempre nuovi obblighi e responsabilità, anche per quanto concerne gli adempimenti relativi all’amministrazione dei lavoratori subordinati (modalità di assunzione, tenuta dei libri obbligatori, buste paga, …), mentre i dipendenti si trovano spesso a fare i conti con situazioni difficili e delicate (straordinari oltre limite, mobbing, demansionamenti, trasferimenti improvvisi, …).

Se avete dubbi sulla vostra posizione e sul comportamento più corretto da tenere dal punto di vista legale/amministrativo, non esitate a contattarci per una prima consulenza esplorativa

Sia il Consulente Legale che il Consulente del Lavoro sono a vostra disposizione, ricordandovi che, da un punto di vista prettamente strategico, spesso un chiarimento in fase stragiudiziale o l’intervento preventivo di un Professionista sono essenziali per intraprendere la giusta strada e impostare correttamente l’impianto difensivo.
  
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4,313 mld di euro alla Sicilia. PD, Finocchiaro: “una farsaâ€

Italia News - Italia Notizie
Scritto da Messina Web Tv   
Venerdì 31 Luglio 2009 20:43
pd finocchiaro4,313 mld di euro alla Sicilia. PD, Finocchiaro: “una farsa†Il CIPE ha oggi sbloccato 4,313 miliardi di euro per la regione Sicilia. La prima battuta del programma di rilancio del Meridione, che il Governo prevede di presentare in forma compiuta a Settembre e riuscire a realizzare in dieci anni. Un…
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Felipe Massa: rischia di perdere un occhio. Carriera finita?

Italia News - Italia Notizie
Scritto da Messina Notizie   
Lunedì 27 Luglio 2009 16:13
massa foto occhioMassa rischia di perdere un occhio. Questo potrebbe significare la fine di una brillante carriera che è solo all'inizio. Vi proponiamo la paurosa immagine che va diffondendosi online che mostra il danno procurato dal pezzo meccanico staccatosi dalla macchina che lo precedeva. Si nota come la molla, …
 

SCUOLA ESTIVA LUCA COSCIONI: A SALERNO DAL 1 AL 6 SETTEMBRE 2009

Italia News - Italia Notizie
Scritto da Libera Messina   
Lunedì 20 Luglio 2009 22:54
Luca CoscioniDal 1° al 6 settembre si terrà la seconda edizione della “Scuola Estiva Luca Coscioniâ€, un’occasione per confrontarsi sui grandi temi dell’attualità, per apprendere competenze utili a prendere parte attiva a campagne politiche, sociali e di informazione, per approfondire alcune iniziative e strument…
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Infortuni sul lavoro e rischio elettivo

Italia News - Società Italia
Scritto da Avvocati e consulenti   
Giovedì 16 Luglio 2009 22:07

Il datore di lavoro non si sottrae alla responsabilità per infortunio del proprio dipendente nemmeno se questi abbia cagionato l’evento con il proprio comportamento imprudente.

Infatti, la normativa per la prevenzione degli infortuni è volta anche a proteggere il dipendente dai suoi stessi errori/negligenze e il datore di lavoro deve vigilare affinché il lavoratore rispetti tutte le norme in materia.

Solo il cd. rischio elettivo può costituire un limite all'indennizzabilità degli infortuni sul lavoro. Esso è ravvisabile, a detta della Cassazione, solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa, e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento.

Più in particolare, per configurare il rischio elettivo secondo la definizione descritta, viene richiesto:
- che il lavoratore ponga in essere un atto non solo volontario, ma anche del tutto arbitrario ed estraneo alle finalità produttive/lavorative;

- che il comportamento del lavoratore sia motivato da impulsi meramente personali, quali non possono qualificarsi le iniziative motivate pur sempre da finalità produttive e riconducibili all’attività lavorativa, anche se incongrue e contrarie alle direttive del datore di lavoro;

- che l'evento conseguente all'azione del lavoratore non abbia alcun nesso di derivazione con l'attività lavorativa (si veda Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 18.05.2009 n. 11417).

 

Avvocato Noemi Pavia

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La responsabilità dei genitori per fatto illecito del figlio minore

Italia News - Società Italia
Scritto da Avvocati e consulenti   
Giovedì 16 Luglio 2009 22:07

Norma di riferimento qualora, come spesso accade, il minore sia capace di intendere e volere (tipicamente il caso dell’adolescente o del minore prossimo alla maggiore età), è l’art. 2048 cod. civ., il quale afferma che “il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi … Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”.

Dimostrare di non avere potuto impedire il fatto significa, in ultima analisi, dimostrare che i genitori hanno adempiuto verso il figlio ai doveri di mantenimento, istruzione ed educazione loro imposti secondo previsione di legge (art. 147 cod civ), tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle sue aspirazioni, esercitando inoltre una idonea vigilanza adeguata all'età, al carattere ed all'indole del minore medesimo (Cass. n. 5957/00; 9815/97, 8263/96).

Si precisa al proposito che più il minore dimostra di essere capace di ben inserirsi nella vita di relazione, maggiore è il grado di autodeterminazione e libertà che può essergli concesso: laddove siano ben impostati i suoi rapporti con l’ambito extrafamiliare, non si rende infatti necessaria una costante sorveglianza dei genitori. Il dovere di vigilanza dei genitori deve, infatti, consentire ai figli di svolgere la loro vita di relazione senza alcun pericolo e in maniera consona alla loro età, personalità e condizione; è un obbligo che varia in base alla maturità e al carattere del soggetto, alle sue abitudini ed attitudini oltre che all’ambiente in cui vive e opera e che, ponendosi in stretta correlazione con l’altro dovere di educazione, restringe i propri contenuti man mano che siano visibili i risultati dell’opera educativa.  

Si tenga inoltre presente in ogni caso che la responsabilità dei genitori per fatto illecito del minore può essere mitigata da un eventuale concorso di responsabilità del soggetto danneggiato, anche se minore (ex art. 1227 cod. civ., applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 anche alla responsabilità extracontrattuale, ed anche nel caso in cui il danneggiato sia soggetto minore di età).

Si tenga infine presente che in talune fattispecie è possibile ritenere provata tout court  la “culpa in educando” (cioè la non adeguata educazione fornita al minore), e pertanto non è sufficiente limitarsi ad una allegazione generica di aver adempiuto ai propri doveri bensì è necessario fornire una prova specifica e rigorosa sulla correttezza dell’educazione impartita. Ciò accade in particolare quando lo stato di immaturità del minore può desumersi dalle stesse modalità di svolgimento del fatto illecito.

Avvocato Noemi Pavia
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