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Venerdì 17 Aprile 2009 23:28 |
E’ stato recentemente emanato il D.Lgs. 22.12.2008, n. 214 che interviene sul D.Lgs. 286/2005 a mezzo del quale erano state introdotte rilevanti novità nel settore dell’autotrasporto, liberalizzando tra l’altro il sistema tariffario e superando il sistema di tariffazione cd. “a forcella”.
Fra le principali novità ricordiamo:
1) Forma e contenuto del contratto di trasporto.
Il D.Lgs. 286/05 prevede che il contratto di trasporto dovrebbe rivestire forma scritta; a questo va aggiunto, in forza della nuova normativa, il requisito della “data certa”. Tale requisito è soddisfatto dalla redazione del contratto a mezzo atto pubblico (dispendioso e non consigliabile), a mezzo scrittura privata autenticata da Notaio o altro Pubblico Ufficiale oppure facendo richiesta di apposizione del timbro postale direttamente sul documento (consigliato).
Inoltre, tra gli elementi essenziali del contratto stipulato in forma scritta, oltre a quelli di cui al decreto del 2005 (ossia: nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento; luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario) viene prevista anche l’indicazione dei “tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata”.
L’assenza anche di uno solo degli elementi essenziali comporta che il contratto di trasporto non potrà considerarsi stipulato in forma scritta.
2) Scheda di trasporto
Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, la normativa istituisce un documento, denominato: “scheda di trasporto”, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore.
Con successivo decreto sarà stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa.
Lo stesso decreto individuerà le categorie di trasporto di merci a collettame, esentate da detta normativa.
La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta, o da altra documentazione equivalente, che contenga le medesime indicazioni.
Importante sottolineare che il committente o chiunque non compili la scheda di trasporto, o la alteri, o la compili in modo incompleto o non veritiero, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.
Se poi durante l'effettuazione di un trasporto, non si porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, si e' puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro.
All'atto dell'accertamento della violazione, e' inoltre previsto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente.
Altre norme regolamentano poi i nuovi limiti di età per l’ottenimento della patente di guida per condurre mezzi pesanti nonché la preparazione richiesta e i corsi di formazione relativi.
La normativa che concerne la scheda di trasporto entrerà pienamente in vigore a seguito dell’emanazione di un Decreto Ministeriale che dovrà contenere le disposizioni applicative.
Avvocato Noemi Pavia |
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Venerdì 17 Aprile 2009 23:28 |
Fra le novità introdotte dal decreto anticrisi, convertito in Legge di recente (legge n. 2 del 28/01/2009), si segnala in particolare l’articolo 16, che al comma 6 dispone per le società di nuova costituzione, che richiedono l’iscrizione al registro imprese tenuto presso la competente Camera di Commercio, l’obbligo di indicare nella domanda il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (in sigla PEC).
Per le società già esistenti, l’obbligo scatta entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto.
L’adempimento non dovrebbe comportare costi aggiuntivi per le imprese, in quanto l’iscrizione è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria.
La trasmissione dei documenti informatici mediante tale sistema equivarrebbe alla notifica mediante posta raccomandata, quindi opponibile a terzi (DPR n. 68 dell’11 febbraio 2005 il quale dispone che la posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge).
Oltre ad assicurare la validità degli effetti della trasmissione, la PEC garantisce anche l’integrità del messaggio trasmesso (infatti i gestori di Posta elettronica certificata devono possedere, per essere iscritti al relativo albo, alcune precise caratteristiche, tra cui capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro e particolari requisiti di onorabilità).
Il decreto anticrisi reca anche disposizioni per i professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali: entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legge, gli stessi devono comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Avvocato Noemi Pavia |
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Venerdì 17 Aprile 2009 23:28 |
L'art. 130 del D.Lgs. n. 206/2005 (meglio noto come Codice del Consumo) stabilisce che qualora la cosa compravenduta presenti un difetto di conformità rispetto al contratto, il consumatore «ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (...), ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (...) ».
La norma mette in evidenza come la prima richiesta del consumatore all'alienante debba limitarsi alla riparazione o alla sostituzione del bene non conforme. La riparazione del bene o sua sostituzione, quindi, sono il rimedio specifico e principale posto a tutela del soggetto più debole nel rapporto di consumo.
Quando poi la richiesta di sostituzione o di riparazione non sia andata a buon fine (ossia quando la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo, la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha cagionato all'acquirente inconvenienti notevoli) allora il consumatore può chiedere alternativamente o una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Sarà eccessivamente oneroso il rimedio che impone al venditore spese irragionevoli in confronto ad altra possibile soluzione. Ciò in ragione sia del valore che il bene avrebbe se non fosse gravato dal difetto di conformità sia dell'entità del difetto, tenuto conto anche della eventualità per cui il rimedio alternativo possa essere realizzato senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
È bene sottolineare che se il difetto del bene ha provocato anche la lesione di diritti diversi rispetto a quelli derivanti dal contratto, il consumatore/compratore potrà far valere la pretesa al risarcimento del danno cosiddetto extracontrattuale.
Si tenga infine presente che il diritto alla riparazione o alla sostituzione è esercitabile a prescindere dal fatto che il difetto di conformità sia o meno imputabile alla colpa del venditore.
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Venerdì 17 Aprile 2009 23:28 |
Il potere disciplinare è regolato dall’art. 2106 c.c.; esso rappresenta una forma di autotutela posta a favore di una delle parti, il datore di lavoro appunto, e trova la propria giustificazione nel fatto che il lavoratore è inserito all’interno della struttura organizzativa aziendale con la conseguente necessità da parte dell’imprenditore di regolamentare e gestire come meglio ritiene opportuno la propria struttura.
La predetta norma stabilisce che l'inosservanza dei doveri di diligenza, di obbedienza o dell'obbligo di fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ. espone il lavoratore all'applicazione di sanzioni disciplinari di entità proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa.
Per quanto riguarda la procedura da adottare per irrogare una sanzione, si deve inoltre tenere presente l’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (il cd. Statuto dei Lavoratori), secondo il quale l’esercizio del potere disciplinare e l'irrogazione della eventuale sanzione devono avvenire nel rispetto di limiti e condizioni prestabiliti a pena di nullità.
Dibattuta è la questione riguardante l’affissione del codice disciplinare in azienda al fine di considerare legittima l’irrogazione di una sanzione al dipendente.
Il codice disciplinare è un documento che riassume nel dettaglio, predeterminandoli, i comportamenti vietati (e le relative sanzioni), che quindi verranno considerati tout court infrazioni da parte del datore di lavoro; esso dovrebbe essere affisso in luogo accessibile a tutti, anche se si ritiene che la previsione dei comportamenti vietati da parte del contratto collettivo nazionale con semplice ricezione da parte del datore di lavoro possa rispettare il requisito dell’affissione; è inoltre possibile che le previsioni del contratto collettivo nazionale siano integrate ad iniziativa del datore di lavoro.
Ciò detto, vediamo quali sono le principali caratteristiche che dovrebbe avere una contestazione mossa al lavoratore.
In primo luogo, essa deve essere tempestiva, ossia dovrebbe esserci stretta connessione temporale con l’evento, sebbene un ritardo tra infrazione e contestazione sia considerato accettabile quando siano necessari complessi accertamenti ispettivi.Il giudizio sulla tempestività deve comunque essere condotto prendendo come punto di partenza il momento in cui il datore viene a conoscenza del fatto, non quello in cui il fatto è accaduto.
La contestazione deve inoltre essere specifica. L’addebito deve quindi essere preciso ed obiettivo, comprensivo di tutte le indicazioni necessarie per individuare nella sua materialità storica il comportamento commissivo ovvero omissivo identificabile come infrazione.
Deve infine essere immutabile, ossia il fatto contestato non può essere modificato successivamente, ad esempio in occasione della irrogazione della sanzione (con conseguente irrilevanza a tal fine di circostanze ulteriori accadute nelle medesime circostanze di tempo e luogo ma non ritualmente citate nella contestazione) e avvenire in forma scritta, necessaria perché sia valido il provvedimento. Si consiglia la raccomandata a/r, sebbene anche la consegna a mani con sottoscrizione per ricevuta possa integrare il requisito.
Avvocato Noemi Pavia
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Venerdì 17 Aprile 2009 23:28 |
 Il procedimento e i suoi vantaggi.
L'arbitrato è una modalità di soluzione stra-giudiziale delle controversie civili, svolta mediante l'affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, gli arbitri, i quali a seguito dell’analisi del caso prospettato… |
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Venerdì 17 Aprile 2009 23:28 |
L’esistenza di tale categoria di danno è stata lungamente contestata e oggetto di notevoli contrasti.
Fino a pochi mesi fa il danno esistenziale poteva ben essere considerato una voce autonoma di danno non patrimoniale, avendo ricevuto chiare e importanti definizioni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.
Già nel 2000, con la sentenza n. 7713 la Cassazione aveva riconosciuto e valorizzato il danno che incide sulle possibilità realizzative della persona umana, distinguendolo tanto dal danno morale quanto dal danno biologico.
La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 233/2003, prendeva atto della “esistenza del danno esistenziale”, elencando, tra le varie voci di danno non patrimoniale da lesione di valori inerenti la persona, “il danno derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti la persona”.
La dottrina aveva definito chiaramente il danno esistenziale come una alterazione apprezzabile della qualità della vita consistente in un “agire altrimenti” o in un “non poter più fare come prima” che, pur non determinando necessariamente situazioni patologiche rilevabili con accertamenti medici, incideva sulla qualità della vita del soggetto e sulla sua serenità personale.
Oggi si assiste ad un vero e proprio ribaltamento dell’impostazione sopra delineata e faticosamente conquistata fra altalenanti pronunce giurisprudenziali e altrettanti diktat dottrinali, tanto in un senso quanto nell’altro.
Il riferimento va chiaramente alle recenti sentenze della Cassazione Civile a Sezioni Unite, nn. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008.
La sentenza n. 26972 afferma chiaramente che all’interno della categoria del danno non patrimoniale “non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale”, il cui termine può essere utilizzato al più con funzioni meramente descrittive.
Ciò non vuol dire ovviamente che i pregiudizi di tipo esistenziale non debbano più essere riconosciuti o azionati, ma che la tutela sarà data solo in presenza della lesione di un interesse giuridicamente protetto (violazione di norme di legge ordinaria o di norme costituzionali)
Tuttavia, non è del tutto chiaro quali siano tali interessi e diritti; infatti, la Cassazione non perimetra tale nozione, evidentemente lasciando spazio alle interpretazioni del caso concreto, ferma restando, a parere di chi scrive, l’ammissibilità di interpretazioni non rigorose (datosi che i diritti inviolabili della persona non costituiscono un numerus clausus).
La presa di posizione severa delle Sezioni Unite rimanda evidentemente alla necessità di scoraggiare quei risarcimenti, forse troppo facilmente riconosciuti in particolare dai Giudici di Pace, relativi a pregiudizi “consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni tgipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana”.
Occorrerà attendere qualche mese per osservare le reazioni dei Giudici ordinari e della stessa Cassazione a queste novità, che si configurano quale una vera e propria rivoluzione nel già delicato e traballante sistema del danno non patrimoniale
Avvocato Noemi Pavia
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Venerdì 17 Aprile 2009 23:28 |
Con il “decreto milleproroghe” approvato dal Consiglio dei ministri si hanno importanti rinvii nella materia del diritto del lavoro:
- valutazione dei rischi: prorogato al 16/05/09 il termine per effettuare la valutazione dei rischi che tenga conto delle novità introdotte dal Testo unico della sicurezza (stress lavoro correlato).
- data certa DUVRI: il documento di valutazione dei rischi dovrà avere data certa solo a partire dal 16/05/09.
- visite mediche preassuntive: prorogato al 16/05/09 il divieto di effettuare visite mediche preassuntive per i lavoratori a rischio. Sino a tale data, i datori di lavoro continueranno ad effettuare i controlli sanitari tramite medico competente prima dell’avvenuta assunzione (si veda Cass. 26238/2005).
Dopo tale data, il datore di lavoro potrà sottoporre a visita preventiva (intesa a constatare l’assenza di controindicazioni per le mansioni cui il lavoratore dovrebbe essere destinato) solo dopo aver formalizzato l’assunzione. In caso di inidoneità sanitaria alle mansioni, queste dovranno essere modificate in base alle indicazioni del medico. Solo in caso di impossibilità ad assegnare il lavoratore a diverse mansioni, si potrà eventualmente procedere con licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
- denuncia Inail di infortuni che comportano almeno un giorno di assenza: prorogato tale obbligo al 16/05/09
- contratti di appalto stipulati prima del 25/08/2007: prorogato al 16/05/09 l’obbligo di allegare il documento unico di valutazione.
Dal 1 gennaio 2009 è entrato invece in vigore l'obbligo di:
- integrare il documento di valutazione dei rischi con i dati riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, la differenza di sesso tra i lavoratori, l'età e la provenienza da altri Paesi.
- elaborare un modello di organizzazione e di gestione del lavoro con efficacia esimente da responsabilità amministrativa (Legge 231/2002).
- comunicare al servizio di protezione e di prevenzione e al medico competente la natura dei rischi cui sono sottoposti i lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la sua programmazione e l'attuazione di misure di prevenzione di protezione, i dati degli infortuni e i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Consulta il testo del decreto milleproroghe, convertito in legge 14 del 27/02/09, (decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207)
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Venerdì 17 Aprile 2009 23:28 |
Nel contratto di finanziamento con contestuale cessione del quinto dello stipendio, solitamente il lavoratore è chiamato a firmare anche una clausola di garanzia del credito, volta a tutelare la finanziaria che eroga il denaro da eventi quali morte, invalidità o sopraggiunta cessazione del rapporto di lavoro.
Tali contratti di finanziamento prevedono spesso il divieto, posto a carico del lavoratore, ed a maggior garanzia della finanziaria, di destinare il proprio TFR alla Previdenza Complementare.
Ebbene, il Ministero del Lavoro in risposta ad un recente interpello (19/12/2008), ha affermato che tali clausole devono considerarsi nulle, posto che la finanziaria potrà ben rivolgersi, in caso di insufficienti somme accantonate presso il datore di lavoro, al Fondo di Previdenza Complementare.
La pronuncia del Ministero pone l’accento sulla natura pubblicistica della normativa in materia di previdenza complementare, che viene definita “funzionale alla realizzazione di interessi di natura previdenziale del lavoratore, tutelati costituzionalmente dal nostro ordinamento”. In definitiva, tale genere di clausole si sconterebbe con norme di carattere imperativo quali, in primis, l’art. 38 II comma della nostra Costituzione.
Facciano infine attenzione anche i datori di lavoro: lo stesso discorso vale infatti per le dichiarazioni con le quali la finanziaria richiede loro di non versare il TFR del lavoratore alla previdenza complementare anche se questi lo ha richiesto espressamente.
Avvocato Noemi Pavia
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Venerdì 17 Aprile 2009 23:28 |
Attenzione alla comune prassi, adottata da molte aziende, di far stipulare ai lavoratori destinati ad essere assunti in attività di call center un contratto a progetto.
La Cassazione, con sentenza n. 9812 del 14 aprile 2008, ha affermato che l'attività di telefonista in un call center, eseguita seguendo le direttive impartite dall'azienda, con un preciso orario di lavoro e l'utilizzo di attrezzature e materiali di proprietà della società, è da considerarsi lavoro subordinato.
La Corte di Cassazione ha precisato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
Ha precisato altresì, richiamando conforme giurisprudenza, che costituiscono indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, elementi quali: l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro del datore di lavoro oltre allo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro.
Se contratto a progetto dev’essere, per ragioni di opportunità o politica aziendale, si tenga presente che diverse sentenze di Giudici del merito (oltre ad una circolare del Ministero del Lavoro datata 2008) hanno affermato che l'oggetto del progetto non deve coincidere completamente o sovrapporsi con l'attività principale del datore di lavoro e non può avere carattere elementare o ripetitivo.
Ciò vale per il call center con attività “outbound”, posto che, ed è bene ribadirlo, l’attività inbound non consente di giustificare un contratto a progetto.
Avvocato Noemi Pavia
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